Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
In un processo per violenza sessuale la Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof) ha stabilito l'inutilizzabilità di dati provenienti da test genetici di massa che individuino solo un legame di parentela con l'imputato.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza 166/2012 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al divieto contenuto nella legge 40/2004 di utilizzare embrioni sovrannumerari per finalità di ricerca (art. 13).
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che in primo e secondo grado di giudizio si era vista respingere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno perché la perdita di capacità era futura e meramente eventuale.
La Corte Suprema dell’Oklahoma ha confermato due decisioni dell’aprile 2012 (NOVA HEALTH SYSTEMS v. PRUITT e OKLAHOMA COALITION FOR REPRODUCTIVE JUSTICE v. CLINE) dichiarando l’incostituzionalità di due leggi statali che limitavano l’esercizio degli abortion rights.
Le industrie farmaceutiche e i loro rappresentanti non possono essere perseguiti per la promozione di medicinali per utilizzi non approvati.
La Corte interamericana dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il divieto di fecondazione in vitro vigente in Costa Rica violasse i diritti alla privacy, alla libertà e integrità personale e al diritto a formare una famiglia, riconosciuto dal diritto internazionale (violazione degli aticoli 5.1, 7, 11.2 e 17.2, in relazione all’art. 1.1 della Convención Americana).
Il BGH tedesco ha dichiarato la nullità del brevetto (già concesso dallo European Patent Office) su cellule staminali progenitirici (precursori di neuroni) estratte da embrioni umani sulla base della legislazione brevettuale nazionale. Il Patentgesetz recepisce l’art. 6(2)(c) della direttiva europea EC/98/44 che esclude la brevettabilità degli embrioni umani.
La Corte di Cassazione ha stabilito che anche il paziente-medico ha diritto ad una piena informazione ai fini della prestazione del consenso ad un determinato trattamento sanitario.
La quarta sezione della Corte Edu ha rigettato all'unanimità il ricorso di Z per la violazione, da parte della Polonia, degli articoli 2, 8 e 14 della CEDU, a causa della morte della figlia Y dovuta al comportamento negligente del personale medico che l'aveva in cura.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso di una coppia di coniugi, la moglie affetta da talassemia major e il marito portatore sano della stessa patologia, che si erano visti negare l’accesso alle tecniche di diagnosi genetica preimpianto (DGP).